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L'ELDORADO DEGLI AUTOVELOX |
Aggiornato il 13/10/2013 |
"7 comandamento: non
rubare"
PERSONE COME NOI, DIVERSE DA
NOI
Lo scopo di questo sito è fornire un aiuto fotografico e un sunto legislativo a tutti coloro che percorrendo le strade degli 11 link in fondo pagina, si sono visti recapitare un accertamento di violazione del C.D.S. causa l'eccessiva velocità rilevata da un autovelox e vogliono presentare un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. < ---------- > |
La storia si ripete:
http://www.youtube.com/watch?v=LsyednyA-ZE < ---------- > |
Pura ipocrisia:
In sintesi la legge prescrive (forse è meglio definirla "propaganda" visto che nessuno o quasi della P.A. la rispetta):
L'art.142
cod. str. (modif. dal D.L. 117 del 3 agosto 2007, conv. dalla legge
n.160/2007):
prevede che le postazioni di controllo
debbano essere
segnalate e ben visibili.
Il
D.M.15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell'8 ottobre 2007:
ribadiscono
l'esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo
e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.
La
legge 29 luglio 2010 , n. 120 (note all'art.25, 6-bis):
ribadisce che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della
velocità devono essere preventivamente segnalate e
ben
visibili.
La
legge 29 luglio 2010 , n. 120 (art.25, 2):
sono definite, altresì, le
modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285
del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere
utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di
velocità.
Ministero dell'interno Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/37
- Parte III - Modalità di controllo e di contestazione, comma 1:
Le postazioni fisse in modalità automatica di controllo remoto delle violazioni
senza la presenza di un operatore di Polizia, possono essere utilizzate
solo quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 201, comma 1-bis, lett. f) del Codice della strada
(D.Lgs. n.285/1992) che richiama l'art. 4 della legge n. 168/2002 [18] e precisamente:
a) sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. L'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici in argomento
è ammessa senza la necessità di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione immediata [19]
in ragione dell'oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale;
b) sugli altri tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell'art. 4 della L. n. 168/2002. Su tutte le altre strade, cioè su quelle classificate dall'art. 2 del Codice della strada lettere C e D come extraurbane secondarie ovvero urbane di scorrimento, l'utilizzazione o l'installazione dei predetti dispositivi è sottoposta ad una preventiva valutazione da parte del Prefetto tendente a verificare che,
in concreto, sussistano le obiettive ragioni per l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata sancito dall'art. 200 del Codice della strada.
Le strade urbane di quartiere e le strade
locali, classificate dall'art. 2 del Codice della strada come di tipo E ed F,
restano escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni sopraindicate.
Su queste, pertanto, permane l'attività di controllo con l'intervento diretto degli organi di Polizia stradale [20].
Ministero dell'interno
Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/37 - comma 7 - Segnalazione delle postazioni di controllo:
l'art. 142, comma 6-bis, del Codice della strada
(D.Lgs. n.
285/1992) impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano:
a) preventivamente segnalate;
b) ben visibili.
Il rispetto delle esigenze di informazione
dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di
prevenzione realizzata con l'impiego di apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garantito mediante l'uso
l'uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa. Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, D.M. 15 agosto 2007.
In proposito, nel rinviare a tale provvedimento per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto del messaggio, si
richiama l'attenzione sugli articoli 2 e 3 precisando che:
a) il decreto non fissa una distanza
minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce
ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il
tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore,
si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso
e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la
distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma
3, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992)
per la collocazione dei segnali di
prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di
garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in
transito. (leggi punto 10. Attenzione che mentre l'art.79
parla di avvistamento del segnale, il punto 5 fa sue le distanze di
avvistamento dell'art.79 e le trasferisce nelle distanze tra cartello
segnalatore e autovelox, il che è ben diverso).
Annotazioni:
l'installazione di un segnale stradale viene generalmente fatta per
rispondere ad esigenze di sicurezza del traffico e miglioramento della
circolazione stradale. E' però indispensabile che il segnale sia realizzato
in modo da soddisfare pienamente il meccanismo di percezione. Se questo non
avviene, è molto probabile che il conducente venga a trovarsi in quella
situazione di pericolo definita nelle indagini ISTAT come "guida
distratta o andamento indeciso" che causa circa 1/5 di tutti gli
incidenti stradali. Infatti l'efficacia del segnale stradale in relazione
alla sicurezza dello stesso, è tanto maggiore quanto maggiore è
l'intervallo di tempo che il segnale concede all'automobilista per reagire
agli stimoli che in esso si producono in corrispondenza delle fasi di
percezione.
Ministero dell'interno Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/37
- comma 7,1:
le postazioni fisse di rilevamento della velocità
possono essere rese ben visibili attraverso un'opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute, ovvero attraverso la
collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell'organo
operante.
Le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della postazione
può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile.
7/b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa
non può essere superiore a km 4 e tra il segnale e la postazione
non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade
pubbliche.
Ministero dell'interno Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/37
- Parte III - Modalità di controllo e di contestazione, comma 1.2:
gli strumenti
devono essere presegnalati secondo le modalità indicate nella parte prima - paragrafo 7 delle presenti istruzioni
operative. Se posizionati allo stesso livello della sede stradale, il box in cui sono alloggiati gli strumenti di misura
deve essere reso ben visibile, collocando sopra di esso il segnale richiamato al paragrafo
7.1. Nel caso in cui gli strumenti di misura siano situati al di sopra della sede stradale, il portale su cui sono installati
deve recare segnali ben visibili indicanti la presenza dello strumento di misura della
velocità.
Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495
aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II, Art. 79. - Visibilità dei segnali
- comma 1:
Per ciascun segnale deve essere garantito uno
spazio di avvistamento tra il conducente ed il
segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente
deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale,
riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2,
attuare il comportamento richiesto.
Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495
aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II, Art. 79. - Visibilità dei segnali
- comma 3:
Le misure minime dello spazio di
avvistamento dei segnali di pericolo e di
prescrizione sono indicativamente le seguenti:
Tipo di strade
segnali di pericolo
segnali di prescrizione
Autostrade e strade extraurbane principali
mt 150
mt 250 segnale di
prescrizione
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità sup. a 50 km/h)
mt 100
mt 150 segnale
di prescrizione
Altre strade
mt 50
mt 80 segnale
di prescrizione
Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495
aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II, Art. 79. - Visibilità dei segnali
- comma 4:
Nei casi di disponibilità di
spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20 per cento di quelli
minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purché il segnale
sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83.
Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495
aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II, Art. 79. - Visibilità dei segnali
- comma 5:
Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.
Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495
aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II, Art. 79. - Visibilità dei segnali
- comma 8:
Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro
avvistamento su ogni
tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.
Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495
aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II, Art. 79. - Visibilità dei segnali
- comma 13:
Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o
di rifrangenza differenti fra loro.
Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495
aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Titolo V, Paragrafo 1 - Art. 342. - Obbligo di limitare la velocità
- comma 1:
L'obbligo di limitare la velocità, di cui all'articolo 141, comma 1, del codice
inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l'esistenza di un pericolo e, comunque, in
presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo.
La
Circolare 3 agosto 2007 del
Ministero dell'Interno, ribadito dalla sentenza della Cassazione Seconda Sezione Penale n. 11131 del 13 marzo
2009:
le postazioni mobili di controllo dovranno essere
segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di
servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto
in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità.
Cassazione Seconda Sezione Penale n. 11131 del 13 marzo 2009:
qual'ora le apparecchiature autovelox vengano occultate in autovetture con
l'interesse ad incrementare le riscossioni, viene ritenuto sussistente il
reato di truffa mentre il periculum in mora è individuato nei
prevedibili ulteriori esborsi
illegittimi da parte degli automobilisti sulla base di un
rilevamento automatico della velocità così organizzato. La corte osserva
che il sequestro preventivo delle
apparecchiature e autovetture, è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in
concreto.
Cassazione Seconda Sezione Penale n. 11131 del 13 marzo 2009:
attività
intenzionalmente preordinate a trarre
in inganno gli automobilisti, sono in
contrasto con lo spirito della normativa in materia diretta a prevenire
incidenti più che a reprimere.
Ministero dell'interno
Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/3, 3-Criteri:
La norma intende favorire un impiego diffuso della tecnologia
non esclusivamente a fini sanzionatori, ma in modo funzionale e coerente con l'obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali.
Esistono
box autovelox posizionati in modo tale che a seconda delle situazioni di
traffico che si sviluppano attorno ad essi, non rilevano nello stesso modo
paritario le
velocità dei veicoli che vi passano accanto, vale a dire che taluni
automobilisti a parità di condizioni di guida, ricevono un trattamento
sfavorevole rispetto ad altri. Accade infatti che in particolari condizioni non possono
vedere gli autovelox perchè completamente oscurati e quindi non
possono attuare quanto previsto dalla legge per mettere in sicurezza la loro
guida. Queste installazioni sono quindi discriminatorie e creano
disuguaglianze di trattamento nella categoria degli automobilisti.
In
caso di ricorso, al Giudice è
riconosciuta la facoltà di ordinare la cessazione della condotta discriminatoria, la rimozione
dei suoi effetti e il risarcimento del danno patrimoniale e biologico. Il
provvedimento, infine, può essere pubblicizzato, a spese
dell’autore della condotta discriminatoria, in un quotidiano a tiratura nazionale.
Decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
18 maggio 1992, n. 114).
- Nuovo codice della strada -
Art.198:
Più violazioni di norme
che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge,
chi con una azione od omissione viola
diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette più
violazioni della stessa disposizione,
soggiace alla sanzione prevista per la
violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga
a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e
nelle zone a traffico limitato, il trasgressore
ai divieti di accesso e agli altri
singoli obblighi e divieti o
limitazioni soggiace alle sanzioni previste
per ogni singola violazione.
Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495
aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II,
Art.
77. - Norme generali sui segnali verticali.
Comma 5: è vietato l'uso di
segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto
esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità
rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1
a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non
soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione
deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.
Comma
6: sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali
stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la
circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei
casi previsti dalle presenti norme.
Comma 7: il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso
devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada,
il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il
numero della autorizzazione concessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla ditta medesima per la
fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la
superficie di 200 c mq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri
stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione. (fate
attenzione a questo comma 7 e leggete la "SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE -
SEZIONE PRIMA CIVILE - Sentenza 20 marzo 2006, n.7125 - punto 4.3").
Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495
aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II,
Art.
78. - Colori dei segnali verticali.
1.
I
colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed
hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico
di cui all'articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione
permanenti si impiegano i colori
bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e
modelli allegati al presente regolamento.
2.
Nei
segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo,
fatte salve le eccezioni espressamente previste:
a)
verde: per le autostrade
o per avviare ad esse;
b)
BLU: per le strade extraurbane
o per avviare ad esse;
c)
bianco: per le strade urbane
o per avviare a destinazioni urbane;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio
1992, n. 114). - Nuovo codice della strada. Articolo 39 Segnali verticali.
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l’esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai
conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada
devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
d) segnali di indicazione:
Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495
aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Art.
124. - Generalità dei segnali di indicazione
1. Si definiscono "segnali
di indicazione" quei segnali che forniscono
agli utenti della strada informazioni necessarie
per la corretta e sicura circolazione,
nonché per l'individuazione di itinerari, località,
servizi ed impianti stradali.
3. La segnaletica di indicazione, nel
rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve
comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente
avvistabile e riconoscibile.
4. Per la sua rilevanza funzionale,
la segnaletica stradale di indicazione deve
essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione
della rispondenza alle esigenze del traffico
e delle necessità
degli utenti, nonché
alla verifica sullo stato di conservazione.
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Link utili: | Descrizione | Annotazioni |
http://sosonline.aduc.it/ | Associazione dei consumatori | |
http://www.associazionedifesaconsumatori.it/ | Associazione dei consumatori | |
http://www.giustizia.it/giustizia/ | Ministero della Giustizia | Info ricorsi GdP |
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home | Agenzia delle Entrate | |
http://poliziadistato.it/ | Polizia di Stato | |
http://www.piemmenews.it/ | Il portale professionale per gli organi di polizia, i professionisti e gli utenti | |
http://www.aci.it/ | A.C.I. | |
http://www.primonumero.it/attualita/vialibera/articolo.php?id=1162 | Le multe calcellate - Contributo unificato | lasciate un commento |
Non si vuole entrare nel merito della violazione dei limiti di velocità, ma nel metodo delle rilevazioni e dato che esistono leggi che lo regolamentano, devono essere rispettate. Questa vetrina è disponibile a chiunque voglia documentare tali situazioni.
Spedite le fotografie e le relative motivazioni all'indirizzo email giovadt@virgilio.it
, se conformi allo spirito del sito verranno pubblicate. |
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