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L'ELDORADO DEGLI AUTOVELOX

 

Aggiornato il 13/10/2013

"7 comandamento: non rubare"
PERSONE COME NOI, DIVERSE DA NOI

 

            Lo scopo di questo sito è fornire un aiuto fotografico e un sunto legislativo a tutti coloro che percorrendo le strade degli 11 link in fondo pagina, si sono visti recapitare un accertamento di violazione del C.D.S. causa l'eccessiva velocità rilevata da un autovelox e vogliono presentare un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

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La storia si ripete:
Anno 1442: un libro di gabelle era un registro dove si annotavano gli importi delle tasse sulle merci in entrata e uscita dalle porte di una città ("gabelle").
 



Oggi: l'Autovelox è un "Libro di Gabelle" dove si annotano gli importi delle tasse sulle auto in entrata e uscita dalla città, paesi, contrade di tutte le P.A. del territorio italiano. 
Di questi tempi uscire dal propria provincia è diventato un rischio economico difficilmente sostenibile e la libera circolazione dei cittadini ne è compromessa http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2011/1-ottobre-2011/noale-scontro-moto-muoiono-due-centauri-1901693795658.shtml
La sicurezza stradale è ormai un obiettivo marginale rispetto al grande business economico portato dagli autovelox e ogni P.A. pretende la sua Gabella. 
I Sindaci incoraggiano le sanzioni, i Gendarmi le attuano e i GdP chiudono un occhio sempre a favore delle P.A.    I cittadini pagano, sempre!
Il principio è sempre lo stesso: doveri nostri, diritti loro!

http://www.youtube.com/watch?v=LsyednyA-ZE

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Pura ipocrisia:

    In sintesi la legge prescrive (forse è meglio definirla "propaganda" visto che nessuno o quasi della P.A. la rispetta):

  1. L'art.142 cod. str. (modif. dal D.L. 117 del 3 agosto 2007, conv. dalla legge n.160/2007):
    prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili. 

  2. Il D.M.15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell'8 ottobre 2007:
    ribadiscono l'esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.

  3. La legge 29 luglio 2010 , n. 120 (note all'art.25, 6-bis):
    ribadisce che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.

  4. La legge 29 luglio 2010 , n. 120 (art.25, 2):
    sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

  5. Ministero dell'interno Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/37 - Parte III - Modalità di controllo e di contestazione, comma 1:
    Le postazioni fisse in modalità automatica di controllo remoto delle violazioni senza la presenza di un operatore di Polizia, possono essere utilizzate solo quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 201, comma 1-bis, lett. f) del Codice della strada (D.Lgs. n.285/1992) che richiama l'art. 4 della legge n. 168/2002 [18] e precisamente:
        a) sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. L'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici in argomento è ammessa senza la necessità di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione immediata [19] in ragione dell'oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale;
        b) sugli altri tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell'art. 4 della L. n. 168/2002. Su tutte le altre strade, cioè su quelle classificate dall'art. 2 del Codice della strada lettere C e D come extraurbane secondarie ovvero urbane di scorrimento, l'utilizzazione o l'installazione dei predetti dispositivi è sottoposta ad una preventiva valutazione da parte del Prefetto tendente a verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni per l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata sancito dall'art. 200 del Codice della strada. Le strade urbane di quartiere e le strade locali, classificate dall'art. 2 del Codice della strada come di tipo E ed F, restano escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni sopraindicate. Su queste, pertanto, permane l'attività di controllo con l'intervento diretto degli organi di Polizia stradale [20].

  6. Ministero dell'interno Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/37 - comma 7 - Segnalazione delle postazioni di controllo:
    l'art. 142, comma 6-bis, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano:
        a) preventivamente segnalate;
        b) ben visibili.
    Il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione realizzata con l'impiego di apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garantito mediante l'uso l'uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa. Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, D.M. 15 agosto 2007. In proposito, nel rinviare a tale provvedimento per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto del messaggio, si  richiama l'attenzione sugli articoli 2 e 3 precisando che: 
        a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito. (leggi punto 10.  Attenzione che mentre l'art.79 parla di avvistamento del segnale, il punto 5 fa sue le distanze di avvistamento dell'art.79 e le trasferisce nelle distanze tra cartello segnalatore e autovelox, il che è ben diverso). 

    Annotazioni: l'installazione di un segnale stradale viene generalmente fatta per rispondere ad esigenze di sicurezza del traffico e miglioramento della circolazione stradale. E' però indispensabile che il segnale sia realizzato in modo da soddisfare pienamente il meccanismo di percezione. Se questo non avviene, è molto probabile che il conducente venga a trovarsi in quella situazione di pericolo definita nelle indagini ISTAT come "guida distratta o andamento indeciso" che causa circa 1/5 di tutti gli incidenti stradali. Infatti l'efficacia del segnale stradale in relazione alla sicurezza dello stesso, è tanto maggiore quanto maggiore è l'intervallo di tempo che il segnale concede all'automobilista per reagire agli stimoli che in esso si producono in corrispondenza delle fasi di percezione. 

  7. Ministero dell'interno Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/37 - comma 7,1:
        le postazioni fisse di rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili attraverso un'opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute, ovvero attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell'organo operante.
        Le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile.
        7/b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km 4 e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.

  8. Ministero dell'interno Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/37 - Parte III - Modalità di controllo e di contestazione, comma 1.2:
    gli strumenti devono essere presegnalati secondo le modalità indicate nella parte prima - paragrafo 7 delle presenti istruzioni operative. Se posizionati allo stesso livello della sede stradale, il box in cui sono alloggiati gli strumenti di misura deve essere reso ben visibile, collocando sopra di esso il segnale richiamato al paragrafo 7.1. Nel caso in cui gli strumenti di misura siano situati al di sopra della sede stradale, il portale su cui sono installati deve recare segnali ben visibili indicanti la presenza dello strumento di misura della velocità.

  9. Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II, Art. 79. - Visibilità dei segnali - comma 1:
    Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto

  10. Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II, Art. 79. - Visibilità dei segnali - comma 3:
    Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti: 
        Tipo di strade 
        segnali di pericolo 
        segnali di prescrizione

        Autostrade e strade extraurbane principali 
            mt 150 
            mt 250 segnale di prescrizione
        Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità sup. a 50 km/h) 
            mt 100 
            mt 150 
    segnale di prescrizione
        Altre strade 
            mt 50 
            mt 80 
    segnale di prescrizione

  11. Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II, Art. 79. - Visibilità dei segnali - comma 4:
    Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20 per cento di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83.

  12. Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II, Art. 79. - Visibilità dei segnali - comma 5:
    Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno. 

  13. Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II, Art. 79. - Visibilità dei segnali - comma 8:
    Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale. 

  14. Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II, Art. 79. - Visibilità dei segnali - comma 13:
    Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.

  15. Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Titolo V, Paragrafo 1 - Art. 342. - Obbligo di limitare la velocità - comma 1:
    L'obbligo di limitare la velocità, di cui all'articolo 141, comma 1, del codice inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l'esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo. 

  16. La Circolare 3 agosto 2007 del Ministero dell'Interno, ribadito dalla sentenza della Cassazione Seconda Sezione Penale n. 11131 del 13 marzo 2009:
    le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità. 

  17. Cassazione Seconda Sezione Penale n. 11131 del 13 marzo 2009:
    qual'ora le apparecchiature autovelox vengano occultate in autovetture con l'interesse ad incrementare le riscossioni, viene ritenuto sussistente il reato di truffa mentre il periculum in mora è individuato nei prevedibili ulteriori esborsi illegittimi da parte degli automobilisti sulla base di un rilevamento automatico della velocità così organizzato. La corte osserva che il sequestro preventivo delle apparecchiature e autovetture, è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto.

  18. Cassazione Seconda Sezione Penale n. 11131 del 13 marzo 2009:
    attività intenzionalmente preordinate a trarre in inganno gli automobilisti, sono in contrasto con lo spirito della normativa in materia diretta a prevenire incidenti più che a reprimere. 

  19. Ministero dell'interno Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/3, 3-Criteri:
    La norma intende favorire un impiego diffuso della tecnologia non esclusivamente a fini sanzionatori, ma in modo funzionale e coerente con l'obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali. 


  20. Esistono box autovelox posizionati in modo tale che a seconda delle situazioni di traffico che si sviluppano attorno ad essi, non rilevano nello stesso modo paritario le velocità dei veicoli che vi passano accanto, vale a dire che taluni automobilisti a parità di condizioni di guida, ricevono un trattamento sfavorevole rispetto ad altri.   Accade infatti che in particolari condizioni non possono vedere gli autovelox perchè completamente oscurati e quindi non possono attuare quanto previsto dalla legge per mettere in sicurezza la loro guida. Queste installazioni sono quindi discriminatorie e creano disuguaglianze di trattamento nella categoria degli automobilisti.  
    In caso di ricorso, al Giudice è riconosciuta la facoltà di ordinare la cessazione della condotta discriminatoria, la rimozione dei suoi effetti e il risarcimento del danno patrimoniale e biologico. Il provvedimento, infine, può essere pubblicizzato, a spese dell’autore della condotta discriminatoria, in un quotidiano a tiratura nazionale. 

  21. Decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  (in  Suppl.  ordinario  alla  Gazz.  Uff.,  18  maggio 1992, n. 114). - Nuovo codice della strada - Art.198:
    Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
    1.      Salvo  che  sia  diversamente  stabilito  dalla  legge,  chi  con  una  azione  od  omissione  viola diverse  disposizioni  che  prevedono  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  o  commette  più
    violazioni  della  stessa  disposizione,  soggiace  alla  sanzione  prevista  per  la  violazione  più grave aumentata fino al triplo.
    2.      In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a  traffico  limitato,  il  trasgressore  ai  divieti  di  accesso  e  agli  altri  singoli  obblighi  e  divieti  o
    limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione. 
     

  22. Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II, Art.   77. - Norme generali sui segnali verticali.
            Comma 5: è vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento. 
            Comma 6: sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.
            Comma 7: il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 c mq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione. (fate attenzione a questo comma 7 e leggete la "SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA CIVILE - Sentenza 20 marzo 2006, n.7125 - punto 4.3").

    Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Capo II, Art.   78. - Colori dei segnali verticali.
    1.   
    I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.  
    2.   
    Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:  
        a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;  
        b) BLU: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;  
        c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane;

  23. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio 1992, n. 114). - Nuovo codice della strada. Articolo 39 Segnali verticali. 
    1.     I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: 
        A) segnali di pericolo: preavvisano l’esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente; 
        B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in: 
            a) segnali di precedenza; 
            b) segnali di divieto; 
            c) segnali di obbligo; 
            d) segnali di indicazione: 

  24. Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Art. 124. - Generalità dei segnali di indicazione  
    1.  Si  definiscono  "segnali  di  indicazione"  quei  segnali  che  forniscono  agli  utenti  della  strada informazioni  necessarie  per  la  corretta  e  sicura  circolazione,  nonché  per  l'individuazione  di itinerari, località, servizi ed impianti stradali.
    3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e  riconoscibile
    4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di indicazione deve essere sottoposta a  periodiche  verifiche  di  valutazione  della  rispondenza  alle  esigenze  del  traffico  e  delle necessità  degli  utenti,  nonché  alla  verifica  sullo  stato  di  conservazione.

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Indice link fotografici di libero utilizzo: CREATO IL AGGIORNATO IL
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S.R. 307 - Meianiga 21/05/2011 23/10/2011

           

Link utili: Descrizione Annotazioni
http://sosonline.aduc.it/ Associazione dei consumatori  
http://www.associazionedifesaconsumatori.it/ Associazione dei consumatori  
http://www.giustizia.it/giustizia/ Ministero della Giustizia Info ricorsi GdP
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home Agenzia delle Entrate  
http://poliziadistato.it/ Polizia di Stato  
http://www.piemmenews.it/ Il portale professionale per gli organi di polizia, i professionisti e gli utenti  
http://www.aci.it/ A.C.I.  
http://www.primonumero.it/attualita/vialibera/articolo.php?id=1162 Le multe calcellate - Contributo unificato lasciate un commento

 

Non si vuole entrare nel merito della violazione dei limiti di velocità, ma nel metodo delle rilevazioni e dato che esistono leggi che lo regolamentano, devono essere rispettate.

     Questa vetrina è disponibile a chiunque voglia documentare tali situazioni. Spedite le fotografie e le relative motivazioni all'indirizzo email giovadt@virgilio.it , se conformi allo spirito del sito verranno pubblicate. 

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