Anche in questo caso siamo di fronte ad una incongruenza
su quanto stabilisce la legge e su una diversa interpretazione della
P.A. riguardo la sua applicazione.
Come dal punto 5 della home
page.......Ministero dell'interno Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/37
- Parte III - Modalità di controllo e di contestazione, comma 1:
Le postazioni fisse in modalità automatica di controllo remoto delle violazioni
senza la presenza di un operatore di Polizia, possono essere utilizzate
solo quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 201, comma 1-bis, lett. f) del Codice della strada
(D.Lgs. n.285/1992) che richiama l'art. 4 della legge n. 168/2002 [18] e precisamente:
a) sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. L'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici in argomento
è ammessa senza la necessità di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione immediata [19]
in ragione dell'oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale;
b) sugli altri tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell'art. 4 della L. n. 168/2002. Su tutte le altre strade, cioè su quelle classificate dall'art. 2 del Codice della strada lettere C e D come extraurbane secondarie ovvero urbane di scorrimento, l'utilizzazione o l'installazione dei predetti dispositivi è sottoposta ad una preventiva valutazione da parte del Prefetto tendente a verificare che,
in concreto, sussistano le obiettive ragioni per l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata sancito dall'art. 200 del Codice della strada.
Le strade urbane di quartiere e le strade
locali, classificate dall'art. 2 del Codice della strada come di tipo E ed F,
restano escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni sopraindicate.
Su queste, pertanto, permane l'attività di controllo con l'intervento diretto degli organi di Polizia stradale.
Nel
cerchio della foto in calce è posizionato l'autovelox; sulla
destra della foto cioè a breve distanza dall'autovelox, c'è un'area
sufficientemente grande e libera alla sosta, per farci stare in
sicurezza e comodità una pattuglia di Polizia per la rilevazione della
velocità e l'eventuale fermo dei veicoli trasgressori. Non
sussiste cioè in concreto una valida ragione dell'oggettiva difficoltà
di non poter procedere al fermo dei veicoli.
Nelle foto in calce si vede
nel dettaglio l'ampio piazzale di cui sopra e dove è posizionato
a brevissima distanza il
box autovelox; Da notare inoltre che NON c'è nessun cartello
segnalatore a partire dall'ingresso di via Dei Cavinelli e fino all'autovelox che
avvisi la sua presenza, in contrasto con la legge: art.142
cod. str. (modif. dal D.L. 117 del 3 agosto 2007, conv. dalla legge
n.160/2007) che prevede che le postazioni di controllo
debbano essere
segnalate.
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